Condizioni generali

​Edizione settembre 2026

PDF Download


1. Cosa sono le condizioni generali

Le CG regolano il rapporto con la clientela tra il contraente o la persona assicurata e il partner contrattuale Simpego Assicurazioni SA.

Le presenti CG si applicano non appena viene stipulato un rapporto contrattuale. Esse integrano il contratto di assicurazione, le condizioni generali di assicurazione (CGA) e le eventuali condizioni particolari (CP).

  • Contratto di assicurazione: il documento più importante. In esso sono definite cose e persone assicurate, somme assicurate, coperture assicurate incluse eventuali franchigie e premi corrispondenti. Sono inoltre elencate le informazioni rilevanti per la stima dei rischi. Il contratto di assicurazione indica inoltre l’edizione attualmente valida delle CG, delle CGA e delle eventuali CP oppure le riporta già stampate al suo interno. Se i dati contenuti nel contratto di assicurazione differiscono dalle disposizioni delle CG o delle CGA, hanno priorità le disposizioni del contratto di assicurazione.
  • Condizioni generali di assicurazione (CGA): integrano il contratto di assicurazione e regolano i dettagli relativi a situazioni assicurate, prestazioni assicurate, risarcimenti, obblighi, diritti e doveri delle parti contraenti.
  • Condizioni particolari (CP): integrano il contratto di assicurazione e spesso contengono condizioni che non sono regolate o sono regolate diversamente nelle CGA.
  • Condizioni generali (CG): regolano i punti che riguardano il rapporto contrattuale generale e il rapporto con la clientela tra il contraente o la persona assicurata e Simpego Assicurazioni SA o la rispettiva assicurazione che assume il rischio.

L’edizione valida delle CG e delle CGA per il relativo contratto di assicurazione è indicata direttamente nel contratto di assicurazione.

2. Differenze tra le disposizioni vigenti

In caso di differenza tra le condizioni generali (CG) e le condizioni generali di assicurazione (CGA) o le condizioni particolari (CP), hanno priorità le CGA o le CP.

In caso di differenza tra una condizione particolare (CP) e le condizioni generali di assicurazione (CGA), prevalgono le CP.

3. Basi legali

A tutti i contratti assicurativi stipulati con simpego sono applicabili le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per gli assicurati con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.

4. Foro competente

In caso di controversie il contraente dell’assicurazione o l’avente diritto possono fare ricorso o alla sede di simpego risp. l’assicurazione che assume il rischio o presso la sua sede o il suo domicilio in Svizzera.

5. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a simpego possono essere inviate alla sede principale di simpego. Se la comunicazione riguarda un’altra assicurazione che assume il rischio, è possibile inviare le comunicazioni alla sede centrale della relativa assicurazione che assume il rischio.

Le comunicazioni inviate da simpego o dalla rispettiva assicurazione che assume il rischio al contraente sono valide se inviate all’ultimo indirizzo noto.

I cambi di indirizzo devono essere comunicati immediatamente a simpego.

6. Diritto di revoca

Dopo la stipula del contratto, il contraente ha un diritto di revoca di 14 giorni. Se il contraente recede dal contratto, quest’ultimo sarà annullato a partire dalla sua entrata in vigore e i premi già versati saranno rimborsati. Se simpego ha già effettuato dei pagamenti per dei sinistri, tali pagamenti dovranno essere rimborsati dal contraente.

La revoca può avvenire per iscritto o in qualsiasi altra forma che consenta di documentarla per iscritto, ossia tramite posta, e-mail o, se offerto, con un modulo corrispondente sul sito web.

7. Partner contrattuale e assicurazione che assume il rischio

Per tutti i contratti di assicurazione stipulati direttamente presso simpego, il partner contrattuale è Simpego Assicurazioni SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo. Simpego è una società anonima di diritto svizzero.

Se non diversamente specificato nelle condizioni generali di assicurazione (CGA) o nelle condizioni particolari (CP), simpego è l’assicurazione che assume il rischio e il gestore contrattuale.

8. Oggetto del contratto

Le coperture assicurative stipulate sono riportate nel contratto di assicurazione. L’oggetto del contratto risulta dal contratto di assicurazione, dalle Condizioni generali (CG), dalle Condizioni generali di assicurazione (CGA) e dalle eventuali Condizioni particolari (CP).

9. Durata del contratto/anno contrattuale

  • Inizio, fine e rinnovo: l’inizio e la fine del contratto sono stabiliti nel contratto di assicurazione. L’assicurazione viene stipulata per una durata pari o inferiore a un anno e si rinnova tacitamente per l’anno contrattuale successivo, a meno che una delle parti non la disdica prima della scadenza dell’anno contrattuale o simpego sottoponga al contraente una modifica del contratto a partire dal nuovo anno contrattuale. Se, al momento del rinnovo, il contratto è in fase di interruzione della copertura a causa di un mancato pagamento, ossia l’obbligo di prestazione di simpego è sospeso, il contratto di assicurazione non si rinnova tacitamente e simpego non presenterà al contraente alcuna nuova offerta per il nuovo anno contrattuale.
  • Momento in cui si verifica il sinistro: l’assicurazione copre i danni che si verificano durante il periodo assicurativo, ossia quelli causati o accertati per la prima volta durante il periodo contrattuale. Il momento in cui il sinistro si considera verificato è determinato dalle disposizioni delle Condizioni generali di assicurazione (CGA) applicabili al caso specifico. Nell’assicurazione di responsabilità civile, nell’assicurazione viaggi, nell’assicurazione rate e nell’assicurazione infortuni per persone sono coperti esclusivamente gli eventi causati o insorti durante il periodo contrattuale.
  • Periodo di attesa: alcuni prodotti assicurativi comprendono un periodo di attesa. Esso è regolato nelle rispettive condizioni generali di assicurazione del prodotto.
  • Definizione anno contrattuale: l’anno contrattuale corrisponde sempre a un intero anno (365/366 giorni) fino alla scadenza del contratto in esso indicata. L’anno contrattuale successivo inizia il giorno seguente alla scadenza del contratto.
  • Definizione periodo contrattuale: periodo dall’inizio del contratto in esso stabilito fino e compresa la fine del contratto in esso indicata. Se il contratto si è rinnovato tacitamente e non è stato emesso un nuovo documento contrattuale, la scadenza del contratto si sposta allo stesso giorno dell’anno successivo.

10. Disdetta

  • La disdetta può avvenire per iscritto o in qualsiasi altra forma che consenta di documentarla per iscritto, ossia tramite posta, e-mail o, se offerto, con un modulo corrispondente sul sito web.
  • La disdetta del contratto deve pervenire a simpego almeno un giorno prima della fine dell’anno contrattuale. Se un contratto viene disdetto da simpego alla fine dell’anno contrattuale, una comunicazione relativa alla disdetta sarà inviata all’altra parte entro 30 giorni prima della scadenza dell’anno contrattuale.
  • Se specificato nel contratto di assicurazione, il contraente dell’assicurazione può esercitare un diritto di recesso giornaliero. Il contratto termina non prima del giorno successivo al ricevimento da parte di simpego della disdetta del contratto o in una data successiva a scelta. Dovrà essere pagato il supplemento indicato nel contratto di assicurazione.
  • Dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile, tutte le parti (ossia il contraente, simpego o la relativa assicurazione che assume il rischio) possono disdire il contratto in toto o in parte. Simpego o l’assicurazione che assume il rischio deve presentare disdetta al più tardi al momento del pagamento del risarcimento o dell’erogazione della prestazione assicurativa, il contraente al più tardi quattro settimane dopo aver preso conoscenza del pagamento del risarcimento o dell’erogazione della prestazione assicurativa. Se il contraente dell’assicurazione disdice il contratto, la responsabilità di simpego o della relativa assicurazione che assume il rischio termina 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se è simpego o la relativa assicurazione che assume il rischio a recedere dal contratto, la sua responsabilità termina quattro settimane dopo che il contraente dell’assicurazione ha ricevuto la disdetta.

11. Conteggio del premio dopo l’annullamento del contratto

Se il premio è stato pagato in anticipo per un periodo assicurativo stabilito e il contratto viene annullato prima della scadenza di tale periodo, simpego rimborsa il premio proporzionalmente per il periodo assicurativo non maturato. Il premio non viene rimborsato se la legge sul contratto d’assicurazione (LCA) stabilisce che l’assicuratore ha diritto a tutto il premio annuale. Questo si verifica in particolare quando:

  • il contraente disdice il contratto di assicurazione entro 12 mesi dalla stipula dello stesso a causa di un sinistro,
  • la prestazione assicurativa è stata fornita a causa della cessazione del rischio (sinistro totale).

12. Modifiche del contratto

In caso di cambiamento di premio, di franchigia, di prestazione, di ritenute di legge, di tasse o di supplementi, simpego può richiedere la modifica del contratto. La stessa comunicherà la modifica al contraente dell’assicurazione al più tardi 25 giorni prima della sua entrata in vigore. Se il contraente dell’assicurazione non è d’accordo con la modifica, può recedere dalla parte interessata dalla modifica o dall’intero contratto nel momento in cui la modifica entrerebbe in vigore. Se entro l’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore della modifica simpego non riceve una disdetta dal contraente, si presume il consenso di quest’ultimo alle modifiche contrattuali. Le modifiche alle ritenute di legge o ad una copertura stabilita per legge non danno diritto alla disdetta.

13. Modifica del rischio

Se informazioni importanti contenute nel contratto di assicurazione cambiano durante il periodo di validità del contratto, simpego deve esserne informata immediatamente in forma scritta o elettronica al più tardi entro 30 giorni.

Se il cambiamento aumenta in misura sostanziale il rischio per simpego, questa può aumentare il premio per la restante durata del contratto o emettere un nuovo contratto con il relativo aumento del premio, esigere l’aggiunta di condizioni supplementari per mantenere in essere il contratto o recedere dal contratto entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione con un preavviso di quattro settimane. Simpego può anche rifiutare le prestazioni di assicurazione stabilite in caso di sinistro a condizione che il sinistro e la mancata comunicazione della modifica del rischio siano in rapporto di causalità.

Questo si applica per analogia anche quando le informazioni fornite al momento della stipula del contratto (ad es. domande della richiesta) non corrispondono ai fatti e simpego ne viene a conoscenza.

Se la modifica del rischio riduce in misura sostanziale il rischio per simpego, il contraente può recedere dal contratto entro quattro settimane dal verificarsi della riduzione sostanziale del rischio o richiedere una riduzione del premio. La riduzione del premio ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene a simpego. Se simpego rifiuta una riduzione del premio o se il contraente non è d’accordo, quest’ultimo può recedere dal contratto entro quattro settimane dalla ricezione del rifiuto o della comunicazione in merito all’ammontare della riduzione del premio.

14. Pagamento rateale

Al pagamento rateale può essere applicato un supplemento. In tal caso, il supplemento è indicato nel contratto di assicurazione. Le modalità di pagamento infrannuali possono comportare un supplemento aggiuntivo o alternativo al premio di rischio.

15. Documenti cartacei

Per i documenti cartacei può essere applicato un supplemento. In tal caso, il supplemento è indicato nel contratto di assicurazione.

Se è stato concordato il recapito elettronico e non possiamo o non possiamo più inviare i documenti all’indirizzo e-mail fornito dal contraente, simpego ha il diritto di convertire il contratto all’inizio dell’anno contrattuale in corso in documenti cartacei con spedizione postale e di applicare il relativo supplemento.

16. Ritenute di legge e contributi

Su tutte le coperture assicurative vengono applicate ritenute di legge, tranne quando la copertura è esente dalle tasse di bollo ai sensi della legge federale sulle tasse di bollo: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1974/11_11_11/it#art_22

Panoramica delle ritenute di legge:

  • Tasse di bollo federali 5%: su tutte le coperture per danni materiali e di responsabilità civile (nota: anche l’assicurazione contro gli infortuni per animali domestici è una copertura per danni materiali e non un’assicurazione contro gli infortuni di persone ed è quindi soggetta alle tasse di bollo federali.)
  • Contributo alla prevenzione degli infortuni 0,75%: sulla responsabilità civile per veicoli a motore
  • Ritenuta all’Ufficio nazionale di assicurazione (UNA)/al Fondo nazionale di rischio (NGF): CHF 1.40 all’anno per i motoveicoli; CHF 4.20 all’anno per i veicoli a motore leggeri fino a 3,5 t; CHF 12.60 all’anno per i veicoli a motore pesanti
  • Tassa antincendio per l’assicurazione contro gli incendi 0,005%: sulla somma assicurata per la mobilia domestica o lo stabile
  • Difesa contro danni causati dagli elementi naturali per l’assicurazione contro gli incendi 0,0075%: sulla somma assicurata per la mobilia domestica o lo stabile (solo per rischi assicurati con sede nel Canton Obvaldo)

17. Premio

  1. Il premio è fissato per ogni anno contrattuale ed è sempre dovuto anticipatamente. Esso si basa sulla copertura assicurativa scelta, sulle somme assicurate e sui dati relative alle persone assicurate (incl. domande della richiesta al momento della stipula) e su animali domestici, cose e sedi assicurati. Simpego deve essere informata immediatamente in caso di modifica di tali informazioni. Dopo di ciò, simpego avrà il diritto di adattare il contratto e le coperture assicurative alle mutate condizioni.
  2. Dopo un caso di sinistro il premio resta invariato. Fanno eccezione i risanamenti in singoli casi.
  3. Simpego può compensare i premi in sospeso con i risarcimenti dovuti in caso di sinistro. Ciò non si applica se il risarcimento viene effettuato direttamente a un terzo danneggiato.

18. Opzioni di pagamento

Qui è disponibile una panoramica di tutte le opzioni di pagamento, incluse eventuali limitazioni per prodotto/frequenza di pagamento.

19. Ritardo nel pagamento e interruzione della copertura

Se il contraente dell’assicurazione non rispetta il suo obbligo di pagamento gli verrà inviato un sollecito. Per ogni sollecito sarà addebitata una tassa di fino a CHF 30. Dopo almeno due richieste di pagamento scritte, il caso viene inoltrato a un ufficio di incasso che applica una tassa di elaborazione: https://simpego.ch/spese-trattamento. Inoltre, al contraente vengono addebitati i costi che simpego sostiene a causa del ritardo nel pagamento, ad es. per la revoca delle targhe del veicolo assicurato.

Nel caso scada il termine fissato nel sollecito per il pagamento del premio, l’obbligo di prestazione di simpego o dell’assicurazione che assume il rischio è sospeso a partire dal giorno successivo a tale scadenza fino al pagamento completo del credito in sospeso e oggetto del sollecito, compresi tutti i costi. Simpego ha inoltre il diritto, in caso di scadenza del termine di sollecito, di rinunciare a richiedere l’importo dovuto per via legale e invece di risolvere il contratto rinunciando ai crediti in sospeso dalla data in cui l’obbligo di prestazione è sospeso. Nel caso dell’assicurazione rate l’obbligo di prestazione termina anche per i sinistri ancora in corso.

Se l’importo in sospeso non viene richiesto tramite via legale e successivamente pagato e simpego non rimborsa il pagamento o lo rifiuta, la copertura assicurativa è nuovamente valida dalla data del pagamento. Se l’importo pagato a posteriori da simpego è stato richiesto per via legale, la copertura assicurativa è nuovamente valida dalla data del pagamento.

Per i sinistri, compresi tutti i danni e le spese conseguenti che si verificano o insorgono mentre l’obbligo di prestazione di simpego è sospeso, non sussiste alcuna copertura assicurativa nemmeno dopo il pagamento dei crediti in sospeso e oggetto del sollecito.

20. Obbligo di diligenza

Il contraente e le persone assicurate devono rispettare l’obbligo di diligenza e, in particolare, devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere beni assicurati (ad es. rate mensili assicurate), le cose assicurate e gli animali domestici assicurati dai i rischi assicurati.

21. Riduzione della prestazione assicurativa

In caso di violazione colposa delle disposizioni o degli obblighi legali o contrattuali durante il periodo del contratto, in particolare dell’obbligo legale di ridurre il danno e dell’obbligo di diligenza contrattuale, simpego risp. l’assicurazione che assume il rischio può ridurre o rifiutare le prestazioni.

22. Sanzioni

Simpego non eroga prestazioni nel caso in cui ciò comporti un’elusione di sanzioni economiche, commerciali o finanziarie.

23. Esigibilità di un risarcimento

Un risarcimento diventa esigibile quando non esistono dubbi sulla legittimità e l’ammontare della richiesta e se non sono in corso indagini di polizia o inchieste penali in relazione al sinistro contro il contraente dell’assicurazione, il detentore, il conducente o l’avente diritto.

24. Cessione di diritti

I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere trasferiti o ceduti prima di essere stati definitivamente accertati e senza il consenso esplicito di simpego o l’assicurazione che assume il rischio.

25. Obblighi principali

Rientrano tra i principali obblighi del contraente:

  • la notifica immediata di un sinistro a simpego o all’assicurazione che assume il rischio competente. La persona che deve essere informata in caso di sinistro è definita nelle CGA.
  • il non riconoscimento di qualsivoglia pretesa. (Ossia, specialmente in relazione ai sinistri di responsabilità civile, il contraente non può impegnarsi in modo vincolante né per iscritto né verbalmente a riconoscere di essere colpevole e che la sua assicurazione coprirà il danno richiesto, prima che simpego o l’assicurazione che assume il rischio competente abbia esaminato le circostanze del sinistro, la questione della responsabilità civile e l’ammontare del danno.)
  • la comunicazione immediata a simpego in caso di cambiamento delle informazioni presenti nel contratto di assicurazione.

26. Informazioni sulle coperture assicurative (assicurazione di somma fissa vs. assicurazione contro i danni)

Tutte le assicurazioni contro gli infortuni alle persone (assicurazione contro gli infortuni in caso di infortunio dei passeggeri nei veicoli a motore e nell’economia domestica) sono assicurazioni di somma fissa. Tutte le altre coperture sono assicurazioni contro i danni.

Assicurazione di somma fissa: in caso si verifichi un evento assicurato, per il calcolo di un risarcimento è determinante la somma concordata, indipendentemente dal danno effettivamente subito.

Assicurazioni contro i danni: in caso si verifichi un evento assicurato, per il calcolo del risarcimento è determinante il danno effettivamente subito.

27. Trattamento dei dati e protezione dei dati